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Vacanza cancellata... rimborso o voucher?

Con l’avvicinarsi dell’estate sta aumentando il numero di clienti che hanno chiesto delucidazioni sulla sorte dei pacchetti vacanza acquistati se, come sembra altamente probabile, il protrarsi dell’emergenza sanitaria renderà impossibile fruire di tali servizio – soprattutto in caso di viaggi all’estero.

Cominciamo col dire che per quanto riguarda i contratti di soggiorno il legislatore è intervenuto dettando un’apposita disciplina mediante l’art. 88 del D.L. 18/2020, che estende anche al settore dei contratti di soggiorno e di acquisto di biglietti per la fruizione di spettacoli ed eventi culturali quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 9/2020 in relazione ai titoli di viaggio ed ai pacchetti turistici.

In base al combinato disposto delle norme appena richiamate è stata posta una presunzione di impossibilità sopravvenuta della prestazione destinata ad operare ipso iure durante tutto il periodo di vigenza della legislazione emergenziale connessa all’epidemia da Covid-19, per cui l’acquirente può liberamente recedere da tali contratti senza subire alcuna penalità ed avendo altresì diritto a ricevere il rimborso del prezzo precedentemente versato. Riguarda i tempi entro cui deve essere chiesto il rimborso e le sue modalità segnaliamo anzitutto che mentre per i titoli di viaggio ed i pacchetti turistici l’art. 28 del D.L. 9/2020 poneva l’alternativa tra la restituzione del prezzo d’acquisto e l’emissione di un voucher di pari importo da spendere entro un anno (peraltro attribuendo la facoltà di scelta al professionista), l’art. 88 del D.L. 18/2020 si riferisce unicamente alla possibilità di ricevere un voucher, per la qual cosa – quanto meno in relazione ai soli contratti di soggiorno ed ai biglietti per assistere a spettacoli ed eventi culturali - pare possa ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di chiedere la restituzione del prezzo; per quanto concerne i tempi l’acquirente è tenuto a presentare apposita istanza di rimborso entro un termine di 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto e che in futuro, volendo ipotizzare il protrarsi degli effetti di una legislazione di tipo emergenziale, potrebbero variamente decorrere a seconda di quelli che sono i casi concreti (data dell’evento, data fissata per la partenza e così via). Ciononostante riteniamo che le disposizioni fino ad ora analizzate non siano esaustive e che vi sia un qualche margine per invocare l’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c., in virtù dei quali il consumatore può recedere liberamente dal contratto anche qualora delle sopravvenienze anche di carattere soggettivo facciano venir meno l’interesse a godere della prestazione.

Per conoscere quali sono i vostri diritti in tutte queste situazioni non esitate a contattarci!




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