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Reddito di cittadinanza, speranza anche per chi non ha il requisito di residenza o soggiorno.

Come pronosticato da molti sin dall’entrata in vigore della Legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, le limitazioni alla percezione dello stesso a carico dei cittadini stranieri residenti in Italia da meno di dieci anni potrebbero presto finire sotto la lente di ingrandimento delle istituzioni comunitarie per violazione dei trattati.


È di questi giorni la notizia che alcune associazioni che si occupano di tutelare i diritti degli immigrati hanno sollecitato l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia evidenziando che la norma di cui all’art. 2 par. 1.a) del D.L. 4/2019 contrasta con l’art. 45 del T.F.U.E. - che vieta ogni discriminazione tra lavoratori – nella parte in cui subordina l’erogazione del reddito al requisito della convivenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. Ma non è tutto.

La norma in questione sarebbe discriminatoria anche nei confronti dei cittadini extracomunitari che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo in uno stato membro ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 2003/109/CE.


Pertanto tutti coloro che si sono visti rigettare la domanda di reddito di cittadinanza ovvero tutti coloro ai quali la misura è stata revocata a causa dell’assenza del requisito di cui all’art. 2 par. 1.a) del D.L. 4/2019 potranno iniziare a valutare l’ipotesi di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale che gli è stata negata.


Avv. Vittorio Sibillo

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