Il DL 4/2019 ha ripristinato il limite alla possibilità di cumulare redditi da lavoro con quelli da pensione sino ad un massimo di cinque anni dal pensionamento con quota 100.
Chi va in pensione con la quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Cioè di regola sino al raggiungimento dei 67 anni, ovvero quella che sarà la maggiore età, in caso d'incremento per la speranza di vita previsto dal 2021. Lo stabilisce l'articolo 14, co. 3 del DL 4/2019. I pensionati con quota 100, pertanto, non potranno lavorare pena la sospensione della pensione, come accadeva sino al 2009 quando fu abolita la regola della parziale incumulabilità dei redditi dal lavoro con la pensione di anzianita'.
Ad esempio un pensionato con va in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi non potrà lavorare per cinque anni; chi va in pensione con la quota 100 a 65 anni sarà oggetto del divieto di cumulo redditi/pensioni per due anni. L'Inps ha spiegato con la Circolare numero 11/2019 che chi viola il divieto si vedrà sospesa la pensione nell’anno di produzione dei predetti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico sarà sospesa nel predetto periodo. Trattandosi di mera sospensione, in attesa di nuove istruzioni, dovrebbe essere possibile la ripresa dell'erogazione della pensione una volta venuta mena la causa che ha dato luogo alla sospensione, cioè l'anno successivo. Il divieto è assoluto: qualsiasi reddito percepito, anche di importo irrisorio, espone l'interessato alla sospensione della pensione.
Quota 100: Redditi esenti dal cumulo
All'assoluto divieto di cumulo della pensione quota 100 con i redditi da «lavoro dipendente e autonomo» il dl n. 4/2019 prevede però la deroga del lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. L'Inps ha chiarito che per «lavoratore autonomo occasionale», ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento del committente; e che l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e professionalità. Si tratta, dunque, dei rapporti di lavoro che prevedono la sola applicazione della ritenuta d'acconto Irpef del 20%, senza peraltro l'obbligo contributivo alla gestione separata, fino a cinque mila euro annui.
Anche se l'Istituto di previdenza non lo ha esplicitato chiaramente dovrebbero restare esenti dai vincoli di cumulo anche quelle somme erogate tramite le cd. prestazioni occasionali. Tali s'intendono quelle svolte entro certi limiti e, comunque, per un importo fino a 5 mila euro netti complessivi, gestite con il Libretto Famiglia (se l'utilizzatore non ha partita Iva) o il contratto di prestazione occasionale (se l'utilizzatore ha partita Iva e occupa fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato) ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 54-bis del decreto legge 50/2017. Sul punto sarà opportuno un chiarimento.
Obbligo di comunicazione
Al fine del rispetto del suddetto obbligo i titolari di pensione con quota 100 dovranno dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. Stesso obbligo è posto in capo ai titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui. L'Inps provvederà in questo modo alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Fonte: www.pensionioggi.it
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