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Disoccupazione, Per Gli Agricoli Domande entro il 1° Aprile 2019

L'Inps informa che non saranno accettate le domande di accesso alla prestazione prodotte successivamente alla scadenza del 1° aprile 2019.

Scade lunedì 1° aprile l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’Inps. Lo comunica lo stesso Istituto di Previdenza in un Comunicato stampa. Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all’Inps entro il 31 marzo.

Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Dato quest’anno il 31 marzo cade di domenica il termine di presentazione delle domande è posticipato di un giorno. Non sono previste, pertanto, ulteriori proroghe e non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva al 1 Aprile 2019.


La disoccupazione agricola

Il diritto alla disoccupazione agricola, come noto, sorge nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (OTD e OTI) nonchè ai piccoli coloni e compartecipanti familiari ove gli interessati risultino iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nel biennio comprendente lo stesso anno indicato per il quale è richiesta l'indennità e quello precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile. La particolarità della prestazione sta nel fatto che spetta l’anno successivo rispetto a quello dell’evento di disoccupazione. La domanda va presentata, infatti, tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla disoccupazione e l'Inps paga l'indennità in una unica soluzione, a differenza degli altri lavoratori dipendenti non agricoli. 


La misura

La misura della disoccupazione agricola, a seguito dell'intervento legislativo della legge 247/2007 che ha abrogato la differenziazione tra i cd. centunisti e centocinquantunistiè pari al 40% della retribuzione giornaliera moltiplicata per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate annue. Dall'importo dovuto per l'indennità di disoccupazione va detratta una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata fino al massimo di 150, come contributo di solidarietà ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura della prestazioni pensionistiche. Ai fini della determinazione delle giornate indennizzabili, i periodi di lavoro da prendere in considerazione, sono sia quelli svolti nel settore agricolo che quelli svolti in altri settori, purchè in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.


Le domande

L'Istituto rammenta che le domande possono essere trasmesse all’Inps mediante i servizi telematici accessibili, attraverso il portale dell’ Inps, direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digita le) di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite gli enti di patronato, o tramite il Contact Center multicanale(chiamando da rete fissa il numero 803164 oppure il numero 06 164164 da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).



Fonte: www.pensionioggi.it


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