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Disoccupazione, Naspi e Dis-Coll prorogate d'ufficio dall'Inps per due mesi dopo la scadenza

L'Istituto recepisce la novella contenuta nel DL Rilancio con la quale il legislatore ha prorogato di due mesi gli ammortizzatori sociali in scadenza tra il 1° Marzo ed il 30 Aprile 2020. Le mensilità aggiuntive saranno riconosciute d'ufficio dall'Inps senza bisogno di ulteriore domanda.


Ok alla proroga di due mesi della Naspi e della Dis-Coll scadute tra il 1 Marzo ed il 30 Aprile 2020. L'Inps provvederà d'ufficio (non servirà alcuna domanda) all'estensione della durata della prestazione a condizione che il titolare della prestazione non sia risultato beneficiario di alcuno degli indennizzi Covid-19 stabiliti in favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza coronavirus. Lo rende noto l'Inps nellaCircolare numero 76/2020 pubblicata ad illustrazione della novella introdotta dall'articolo 92 del DL 34/2020 (DL "Rilancio").


Proroga di due mesi

La disposizione da ultimo richiamata prevede per i lavoratori dipendenti e ai collaboratori iscritti alla gestione separata il cui periodo di fruizione rispettivamente della Naspi e della Dis-Coll termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, la proroga della suddette prestazioni di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'agevolazione sarà riconosciuta automaticamente dall'Inps senza che gli interessati debbano produrre una domanda specifica a condizione che il percettore non abbia ottenuto la liquidazione del bonus di 600 euro (o del diverso importo) previsto dal DL 18/2020 (DL "Cura Italia") e dallo stesso DL 34/2020 per professionisti, collaboratori, lavoratori stagionali (anche non del turismo), agricoli, lavoratori dello spettacolo, domestici, sportivi eccetera. Resta inteso che le indennità Covid-19 si possano cumulare con i periodi di disoccupazione ordinaria (cioè quelli che non formano oggetto di proroga, scadenti tra il 1° marzo ed il 30 Aprile 2020).


Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza. Stranamente l'Inps spiega che non si darà luogo alla proroga se il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (non la quota 100) durante il periodo di estensione delle predette indennità. Il passaggio sembrerebbe significare che se l'interessato matura il diritto a pensione nel lasso temporale dei due mesi aggiuntivi non potrà conseguire la proroga restando, pertanto, con un vuoto economico tra la scadenza dell'ammortizzatore ordinario e la maturazione del requisito pensionistico.


Se il potenziale beneficiario della proroga abbia già presentato al 23 Giugno 2020 la domanda di certificazione per il conseguimento dell'Ape Sociale o della pensione per i lavoratori precoci l'Inps sospenderà il riconoscimento della proroga e chiederà all'interessato di manifestare entro il 31 luglio 2020 la volontà o meno di avvalersi della proroga della prestazioni di disoccupazione.  

Importo

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria (non ci sarà, pertanto, la riduzione ulteriore del 3% al mese per i periodi che formano oggetto di proroga). Nel caso della Naspi i due mesi aggiuntivi sono coperti da contribuzione figurativa (nella Dis-Coll, invece, non c'è copertura contributiva ai fini pensionistici) alle stesse regole previste per i periodi "ordinari".  Da ultimo l'Inps spiega che la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata (per l'avvio di un'attività economica) e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.


Cumulo con lavoro agricolo

Ai sensi dell’articolo 94 del DL 34/2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa. Al tal fine il documento spiega che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro (che l'interessato dovrà comunicare all'Inps tramite il consueto modello NASpI-Com) e non la durata in sé del contratto di lavoro. Se si supera il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll saranno nuovamente soggette agli abbattimenti e/o alla decadenza stabiliti dalla normativa ordinaria.


In tale conteggio tuttavia non si terrà conto della cifra e delle giornate cumulabili ai sensi dell'articolo 94 del DL 34/2020, quindi si terrà in considerazione esclusivamente la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.  La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.





Fonte: PensioniOggi.it

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