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Calcolo del reddito di cittadinanza

Modalità di calcolo degli importi del reddito di cittadinanza, la scala di equivalenza, durata, decorrenza e penalizzazioni


L’art. 3 del D.L. 4/2019 disciplina le modalità di calcolo del reddito di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale.

Il Reddito di cittadinanza (così come finora previsto anche per il Reddito di Inclusione) è costituito da :

un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare e del suo reddito ISEE,erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta RdC),condizionato ad un obbligo di disponibilità al lavoro e altre misure di formazione e inclusione sociale. 

Nello specifico,  il sussidio economico del  RdC è composto da: 

- un’integrazione del reddito familiare fino  al raggiungimento della soglia massima di 6.000 euro annui (500 mensili) per un singolo Tale soglia viene innalzata  sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza . Il parametro della scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo e di quelli ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali;- un’integrazione del reddito  destinata all'abitazione  prefissata come segue:pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato a fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui  per i  nuclei familiari residenti in abitazione in locazione,oppure fino a 1.800 euro annui , se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza.

N.B. In caso di nuclei familiari  composti solo da persone di età pari o superiore a 67 anni la soglia massima di reddito sale da 6mila a   7.560 euro e si parla di Pensione di Cittadinanza, i cui beneficiari non sono sottoposti agli obblighi di lavoro.

La scala di equivalenza è la seguente:

1

per il primo componente del nucleo familiare,

+ 0,4

 per ogni ulteriore componente di maggiorenne

+ 0,2

per ogni ulteriore componente minorenne

fino ad un massimo di 2,1

Ad esempio per una famiglia di due genitori maggiorenni e due figli minorenni  il coefficente di equivalenza è pari a 1,8 (1+0,4+02+0,2). Quindi il reddito sarà 500 x 1,8= 900 + quota affitto oppure quota  mutuo . 

 Nel caso in famiglia ci sia già un  reddito minimo,  l’importo dell’integrazione annua  di reddito di cittadinanza dovuta si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei predetti parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).

Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti, il beneficio economico del Rdc, che è esente dal pagamento dell’IRPEF (ai sensi dell’art. 34, c. 3, del D.P.R. 601/1973):

non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare; non può essere inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce pertanto il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere (nel senso che anche qualora, dall’applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, comunque questo sarebbe portato al suddetto valore minimo). 

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Esempi di calcolo del Reddito di Cittadinanza

Famiglia di tre persone, con genitori disoccupati a reddito zero e figlio maggiorenne a carico: il reddito di cittadinanza per la famiglia sarà pari a 1560 euro al mese.Famiglia di  2  pensionati con pensioni minime da 400 euro ciascuno:  la pensione di  cittadinanza sarà pari ad altri 370 euro per la coppia, come integrazione al reddito.Famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni :  avrà fino a 1.180 euro al mese di Reddito di Cittadinanza di cui  fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).Famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di Reddito di Cittadinanza: fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).Famiglia con un single : ha diritto a 780 euro al mese se vive in affitto oppure fino a 650 euro se paga il mutuo,  di cui 500 euro a titolo di integrazione al reddito e a 280 euro per pagare l’affitto oppure a 150 euro per coprire il mutuo.Famiglia composta da un genitore con figlio minorenne:   ha diritto  a 600 euro (480 + coefficiente  pari a 1,2) come sussidio economico  ma  può  ricevere fino a 880 euro se vive in affitto (perché aggiunge 280 euro), oppure fino a 750 euro se paga il mutuo (in questo caso, ai 600 euro somma i 150 di integrazione per il mutuo).Famiglia di un genitore con figlio maggiorenne oppure   coppia di maggiorenni:  il  coefficiente è pari a 1.4, ha  quindi diritto a 700 euro, e poi si aggiungono i 280 euro per l’affitto o i 150 per il mutuo. Nel primo caso, il reddito di cittadinanza arriverà a 980 euro, nel secondo a 850 euro.


Durata ed erogazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza

Il beneficio economico del Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dall’articolo 2 del D.L. 4/2019 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Viene demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. in esame, la definizione delle modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare a decorrere dal nuovo affidamento del servizio di gestione della Carta Rdc.

Le penalizzazioni previste nell'utilizzo del RDC

L’art. 3 del D.L. 4/2019 in tema di Reddito e Pensione di Cittadinanza disciplina  i casi di interruzione della fruizione del beneficio che le possibili  penalizzazioni,  cioe le riduzioni nell'erogazione  del sussidio.

I casi di INTERRUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA  possono così essere sintetizzati:

 se l’interruzione dipende da ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto; se l’interruzione dipende dal maggior reddito derivato da una variazione della condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

PENALIZZAZIONI NELL'UTILIZZO

Nel caso in cui il beneficio non sia speso interamente sono previste le seguenti penalizzazioni:

 dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale oggi atteso, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto nella mensilità successiva,  fino ad un massimo del 20% del beneficio erogato,  attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).

Casa succede in caso di variazione del nucleo familiare o dei redditi

In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i  beneficiari sono tenuti a presentare una DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio (...)

Allo stesso modo, la variazione della condizione occupazionale da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc comporta una rideterminazione del relativo beneficio economico. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato , il maggior reddito da lavoro viene considerato, nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE .  Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, a pena di decadenza dal beneficio, la stessa va comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Tale  reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.


tratto dall'e-book  Reddito di cittadinanza di R. Staiano 


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